Guida sintetica alle agevolazioni fiscali

Il Bonus Barriere Architettoniche è un’agevolazione del 75% introdotta con la Legge di Bilancio 2022 e destinata agli inter- venti finalizzati al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche. La Legge di Bilancio 2023 ha poi proroga- to questo bonus fino al 31 dicembre 2025. L’agevolazione del 75% può essere utilizzata come detrazione direttamente in dichiarazione dei redditi, in cinque quote annuali di pari importo, oppure mediante le opzioni alternative (sconto in fattura e cessione del credito). Il Bonus Barriere Architettoniche 75% non è riservato esclusivamente alle persone con disabilità, ne possono usufruire tutti.

Sì alla detrazione per partite IVA e soggetti IRES

A indicare la possibilità di avere il bonus al 75% anche per gli interventi non solo nei condomini e nelle villette ma anche nei singoli appartamenti condominiali, a prescindere da eventuali lavori sulle parti comuni, è stata l’Agenzia delle entrate con la risposta 461/2022. La vicenda riguardava lavori eliminazione delle barriere architettoniche all’interno di due abitazioni rese comunicati. In particolare si trattava di ampliamento delle porte del bagno e della camera da letto e la completa ristrutturazione del bagno, compresa la sostituzione dei vecchi sanitari con altri idonei all’utilizzo di un soggetto disabile. Definita la cornice applicativa della detrazione, l’Agenzia ha precisato che il beneficio fiscale spetta per le opere che secondo i criteri tecnici stabiliti con il decreto del ministero dei Lavori pubblici 236/1989 conducono effettivamente alla rimozione delle barriere architettoniche. In presenza di tale presupposto, si può beneficiare della detrazione IR- PEF del 75% per i lavori realizzati di ristrutturazione completa del bagno e di ampliamento e sostituzione delle porte. Lo stesso sconto può essere applicato anche per le opere di completamento di tali interventi, come la sistemazione del pavimento l’adeguamento dell’impianto elettrico e la sostituzione dei sanitari. Resta da chiarire il limite di spesa ammesso all’agevolazione, dal momento che sono previsti limiti differenziati in relazione alla tipologia dell’edificio. Si spera che prima o poi le Entrate diano indicazioni chiare su questo punto. Sicuramente, comunque, se si resta entro il tetto dei 30.000 euro di spesa non potranno esserci contestazioni sul diritto a godere della detrazione.

Le norme di legge

L’art. 119-ter del decreto Rilancio ha dunque introdotto una nuova detrazione con queste caratteristiche: periodo di validità: dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, scadenza poi prorogata al 31 dicembre 2025; aliquota: - 75%; durata: - cinque anni in rate di pari importo ammontare di spesa ammesso:

a) 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
b) 40.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
c) 30.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

requisiti richiesti:
- gli interventi di cui al presente articolo rispettano i requisiti previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, 236. Il

D.M. 236 ha dato attuazione alla legge 13/1989 di abbattimento delle barriere architettoniche dettando i requisiti per la progettazione degli immobili ai fini dell’accessibilità e per gli interventi di ristrutturazione con la stessa finalità.

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